venerdì 23 maggio 2008

I dubbi dell' ingegnere Colletta. 2° parte

Colletta, dirigente del comune di Poliporo 11/06/2008 si accorge che qualcosa non va , scrive all’autorità di Bacini: con riferimento al piano stralcio per la difesa idrogeologico interessante il territorio di Policoro, si richiede se la variante approvata con deliberazione dell’autorità di bacino n°9 del 28.05.2008, relativa agli arenili interessati degli insediamenti della società Marinagri di Policoro , sia o meno operativa . Quanto sopra viene richiesto in quando gli elaborati cartografici , rimessi a questo comune da codesta autorità di Bacino non risulta aggiornata la perimetrazione delle aree a rischio di inondazione a seguito della approvazione della predetta variante.

L’11 giugno 2007 nota 1490 l
L’ADB della Basilicata rispondeva nel seguente modo: in riferimento all’oggetto si evidenzia che con delibera n°9 del 28/09/2002 il comitato istituzionale dell’autorità di bacino della Basilicata approvava con prescrizioni l’istanza di che trattasi. In considerazione delle prescrizioni contenute nel verbale della commissione tecnica nominata per la valutazione delle istanze relative all’adeguamento delle arginature esistenti, al fine di conseguire ulteriori margini di sicurezza , non è stato possibile procedere all’aggiornamento delle fasce fluviali. Solo successivamente alla esecuzione delle opere prescritte si intenderà definitivamente concluso l’iter procedurale e si potrà procedere alla riperimetrazione delle fasce fluviali.

Ad oggi l’area su cui sorge il progetto dice il PM nella sua requisitoria al tribunale, pur essendo oggetto di profonde modifiche, è interessato da vincoli imposti dal PAI basilicata, le cui norme attuative la rendono del tutto immodificabile e di conseguenza inedificabile. Ogni attività edilizia eseguita sull’area in parola pur se già oggetto di titolo abilitativo all’edificazione …è stato del tutto illegittimo.

Evidenzia il collegio giudicante che tale lavori innegabilmente andavano eseguiti prima della realizzazione del Villaggio . Infine e da rilevare, dice il riesame, che il ricorrente non ha neanche chiarito quali ragioni gli abbiano impedito di adempiere le prescrizioni imposte in termini perentorio assegnato. In conclusione , la procedura amministrativa di perimetrazione dell’area interessata non si è ancora conclusa, essendo ancora l’area indicata ad alto rischio e quindi inedificabile, tanto che non è stata mai modificata la cartografia con l’indicazione di tale rischio , dovendosi quindi concludere per la decadenza della variante del PAI approvata con delibera n°9/2002 per inoteperanza alle prescrizioni imposta nel termine biennale decorrente dal 28/05/2008.
L’omesso adempimento delle prescrizioni ed il conseguente effetto risolutivo determina, pertanto , l’illegittimità dell’intervento edificatorio, dal che consegue l’astratta configurabilità del contestato reato di cui all’art .44 dpr 380/2001.
Di ritenere sussistente il Fumus del reato come contestato, con la conseguenza che almeno nella presente procedura incidentale, possono ritenersi assorbiti gli altri profili d’indagine, inerenti alle ulteriori contestate irregolarità edilizie.