mercoledì 2 settembre 2015

La Truffa della Coop Eden Casa , Il Comune Tace noi operiamo. Esposto alla corte dei Conti

ECCELLENTIMA CORTE DEI CONTI DI POTENZA
PROCURA GENERALE

esposto
Il sottoscritto Frammartino Ottavio e residente in Policoro alla Salvo D'acquisto 28 , nella qualità di persona offesa, espone quanto segue:
  • Nel maggio 2005, a seguito di delibera favorevole, versavo la quota sociale sì da adempiere alla precipua obbligazione di socio della cooperativa Eden Casa a r.l., avente come scopo sociale la realizzazione di edifici per civile abitazione con relative pertinenze ed accessori di tipo economico e popolare;
  • in data 12/12/2007 stipulavo contratto di assegnazione definitiva e trasferimento di alloggio sociale da parte di società cooperativa edilizia, con la soc. coop. Eden Casa a r.l., legalmente rappresentata dal dott. Sergio De Santis, avente ad oggetto un immobile situato nel comparto C3/4B censito nel comune di Policoro con i seguenti estremi di identificazione: foglio 6 particella 1070 sub 1) e 2);
  • sul summenzionato comparto C3/4B, veniva iniziata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, a seguito di convenzione stipulata in data 9 luglio 2004 da parte del Comune di Policoro ed i lottizzanti, id est Eden Casa soc. coop a r.l., sig.ra Laguardia Annunziata e sig.ra Fazio Angela; nell’atto ex art. 11 L.241/1990 i lottizzanti venivano garantiti dalla fideiussione prestata dalla Sant’Andrea finanziaria s.p.a.;
  • il Comune di Policoro, non verificava né la serietà né la solvibilità del fideiussore;
  • le opere di urbanizzazione non solo non sono mai state completate, ma addirittura quelle realizzate non sono sicure con precipuo pericolo per la pubblica incolumità (come da Verbale di Polizia Municipale n. ???????);
  • in particolare, nel 2010, a seguito di gravi irregolarità nella gestione della cooperativa rilevate da ispezioni del Ministero dello Sviluppo Economico – Enti Cooperative, la Eden Casa soc. coop a r.l. avviava procedura di liquidazione volontaria – in quanto “raggiunto lo scopo sociale” come indicato nel verbale di assemblea straordinaria del 23/06/2010 redatto dal notaio Angelo Disabato - anziché aspettare lo scioglimento d’ufficio disposto con provvedimento ministeriale (c.f.r. conclusioni del M.I.S.E.); ne conseguiva che le opere di urbanizzazione non potevano essere completate dai lottizzanti;
  • il Comune di Policoro, appresa la notizia, nel 2012 – dopo aver ignorato negli anni le continue sollecitazioni da parte dei cittadini del comparto – diffidava i lottizzanti al completamento delle opere di urbanizzazione;
  • preso atto dell’inerzia dei lottizzanti, il 21/01/2013 l’Ente comunale comunica al fideiussore ed ai fideiubenti la volontà di escutere preventivamente la Sant’Andrea finanziaria s.p.a., per la somma di € 1.032.150,17 onde consentire il completamento delle opere, pertanto invitava la stessa a versare quanto dovuto tramite bonifico bancario;
  • i lottizzanti il 05/03/2013, per mezzo del legale di fiducia, diffidavano il Comune di Policoro a revocare gli atti diretti ad escutere il fideiussore perché illegittimi atteso che le opere, secondo tale parere, erano state ultimate, nonché la Sant’Andrea finanziaria s.p.a. a non pagare in quanto l’adempimento avrebbe costituito un illecito arricchimento da parte del Comune;
  • infatti in data 15/01/2013, pur non essendo le opere ultimate e collaudate, il Comune di Policoro accettava la cessione gratuita degli immobili, come da progetto di lottizzazione, destinati ad aree urbane;
  • inoltre, presso il comparto de quo venivano svolti dei sopralluoghi da parte dei tecnici comunali corredati da pedissequi verbali, in cui veniva accertato il non completamento delle opere di urbanizzazione ed il liquidatore della Eden Casa soc. coop a r.l., di conseguenza, ne prendeva atto, dichiarandosi disponibile al completamento;
  • in data 09/10/2013, considerato l’impegno orale in tal senso del liquidatore della Eden Casa soc. coop a r.l, il Comune diffidava ulteriormente la stessa al completamento delle opere entro il termine di 60 gg.;
  • successivamente il liquidatore della Eden Casa soc. coop a r.l., presentato il bilancio di liquidazione da cui non si evidenziava nessuna pendenza relativa alle opere di urbanizzazione incompiute, provvedeva alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
  • a seguito di accesso agli atti, si veniva a conoscenza che il Comune di Policoro, atteso che il fideiussore Sant’Andrea finanziaria s.p.a. era irreperibile e che i lottizzanti non avevano pagato, deliberava di attivare azione giudiziaria per inadempienza dei lottizzanti e dei coobbligati in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
  • la narrata vicenda impone la valutazione di una responsabilità contabile degli organi dell’Ente locale; postulando che, come da prassi, per adempiere all’obbligo delle opere di urbanizzazione si procedeva ad accordo ex art. 11 L. 241/1990, lo stesso come da documentazione allegata non veniva adempiuto, sì da creare una grave disutilità o meglio un chiaro pregiudizio ex art. 17 comma 30 ter D.L. n.78/2009; in particolare, da consolidata giurisprudenza (c.f.r. Consiglio di Stato , sez. V, 26 marzo 1996, n. 294; TAR Napoli sez. III 18 luglio 2007 n. 6793), non possono essere gli acquirenti - non accollanti - delle singole abitazioni di edilizia convenzionata a versare pro quota le somme necessarie al completamento delle opere, ma l’onere finanziario ricade in capo all’Ente locale;
  • gli organi comunali hanno tenuto nell’intera occasione una condotta a dir poco negligente, imprudente ed imperita allorché non solo hanno omesso qualsivoglia controllo sulla solidità della società prestante il negozio di fideiussione – peraltro già nota alla cronaca per insolvenza prima della richiesta di pagamento -, ma viepiù, in spregio alle segnalazioni dei cittadini, omettevano azioni dirette ad impedire lo svuotamento del patrimonio della cooperativa lottizzante e la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Tanto premesso ed esposto, il sottoscritto
CHIEDE
che l’intestata Autorità Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili responsabilità erariali procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili.
chiede
espressamente di essere informato ex art. 90, 408 c.p.p. di essere sentito di persona dal Procuratore procedente per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora codesta On. Procura lo ritenesse opportuno, nonché di essere informato dell’eventuale archiviazione della presente istanza.
allega

la seguente documentazione in copia, riservandosi sin da ora la produzione degli originali o di indicare persone in grado di produrli: