sabato 11 aprile 2015

Rimborsopoli infinita Ora si indaga anche sul 2012

La Corte dei conti acquisisce in Regione scontrini e fatture dell’ultimo anno

POTENZA - Le condanne di febbraio per 21 consiglieri ed ex hanno dato fiducia all’operato
degli inquirenti. Per questo dopo 2009, 2010 e 2011 la procura regionale della Corte dei conti ha disposto l’acquisizione di scontrini e fatture anche del 2012. L’ultimo anno disponibile prima della legge che ha reintrodotto il forfait abolendo l’obbligo di rendicontazione delle spese di rappresentanza dei membri del parlamentino lucano. Perché più indietro incombe la prescrizione. 
Sono di nuovo al lavoro gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della Finanza distaccati negli uffici della magistratura contabile. Dopo essersi presentati nei giorni scorsi negli uffici del parlamentino lucano per recuperare le carte rimaste nell’archivio dell’ufficio di presidenza.
Intanto ieri mattina nel Palazzo di giustizia di Potenza alcuni di loro sono stati sentiti come testimoni nel processo a carico di 30 consiglieri regionali ed ex accusati di falso e peculato. 
Di fronte al collegio si sono seduti l’ex comandante dell’aliquota di polizia giudiziaria dei carabinieri di Potenza, Gianfilippo Simoniello, il comandante della polizia tribunaria Antonio Vernillo e il capo della Squadra mobile Carlo Pagano. 
Altri seguiranno nelle prossime udienze poi verrà il turno di collaboratori politici, veri o presunti, ristoratori, commercianti e quant’altro. Centinaia stando alle liste depositate da accusa e difesa. Perciò soltanto per sentirli tutti potrebbero volerci mesi. 
Molto più rapido il lavoro della Corte dei conti che a febbraio ha già emesso la prima condanna nei confronti di 21 consiglieri ed ex tra i quali anche il presidente della Regione Marcello Pittella, il suo predecessore e attuale sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, e il deputato Vincenzo Folino. Per i rimborsi intascati tra il 2009 e il 2010. Totale da risarcire alle casse del parlamentino lucano: 206mila euro complessivi. dai 28mila euro di Gennaro Straziuso ai 1.200 di Giovanni Carelli. 
Il collegio presieduto da Maurizio Tocca (consigliere Giuseppe Tagliamonte ed estensore Vincenzo Pergola) ha rivisto al ribasso le contestazioni per tutti, sulla base delle giustificazioni portate in udienza dai difensori. Ma in sostanza ha confermato l’impianto dell’accusa per cui i beneficiari del rimborso per le spese di segreteria e rappresentanza, oltre 2.500 euro al mese, avrebbero dovuto rendicontare non solo l’esborso, presentando il relativo scontrino (o fattura), ma anche il nesso tra la spesa e l’attività politica svolta. A cominciare dai pranzi, le cene, i caffè, e i pernottamenti in albergo. In caso contrario devono restituire al Consiglio regionale le somme utilizzate. E non spetta alla procura contabile dimostrare a cosa siano serviti realmente quei soldi, ma viceversa. 
«La giurisprudenza della Corte dei conti – spiega la sentenza - ha costantemente affermato che le spese di rappresentanza vanno rigorosamente giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell’ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura e che devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una rigorosa documentazione delle circostanze e dei motivi che le occasionarono». 
«Detto onere non risulta certamente soddisfatto nella maggior parte dei casi all’esame - proseguono i giudici della Corte dei conti - nei quali gli odierni convenuti, producendo i richiesti rendiconti, si sono limitati a depositare solo ricevute fiscali o fatture, da cui è evincibile unicamente che la spesa è avvenuta, ma del tutto inidonee a far emergere la sua finalizzazione “a rendere possibile l’esercizio del mandato”». 
«Più in particolare - aggiungono - , se per le spese univocamente riferibili “all’esercizio del mandato” - come ad esempio, quelle relative alla stampa di pubblicazioni divulgative, ovvero rappresentate in fatture esplicitamente riportanti che la spesa era relativa a nolo sale per convegni (...) - può essere sufficiente la mera allegazione del documento fiscale sufficientemente analitico, altrettanto non può ritenersi per le spese di ristorazione, bar, o alloggio alberghiero (che costituiscono la preponderante parte delle spese contestate dall’attore), o gli acquisti di beni o servizi, in quanto privi di un’oggettiva ed immediata riferibilità alle esigenze “di rappresentanza”. Risponde, infatti, a criteri logico - giuridici di immediata percezione, nonché ai consolidati principi generali innanzi richiamati, che per quest’ultima categoria di spese, non distinguibili da quelle di carattere privato o effettuate per finalità di personale propaganda elettorale, il legittimo e trasparente utilizzo del denaro pubblico non possa prescindere da una adeguata dimostrazione del collegamento tra l’esborso sostenuto e l’ attività svolta per fini istituzionali».
«La colpevolezza degli odierni convenuti - aggiunge ancora la Corte - risiede essenzialmente nell’avere inescusabilmente disatteso il “dovere di “dar conto” delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali”».
E non possono valere come causa di giustificazione i richiami delle difese «a un affidamento indotto da prassi decennali di rendicontazione senza alcun rilievo da parte del controllo interno sulle spese in trattazione, affidato all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale». 
Controlli che in realtà dal 2006 erano stati praticamente aboliti. 
Se non per addebitare, in parte, la responsabilità «in ragione degli omessi dovuti controlli» ai membri dell’Ufficio di presidenza. 
Per questo i giudici hanno deciso di ridurre del 20% le contestazioni a tutti, rinviando gli atti alla procura regionale perché lo addebiti ai membri dell’Ufficio di presidenza in carica all’epoca dei fatti.



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