venerdì 25 ottobre 2013

Oggi le decisioni del tar sulle liste , ma vi è il concreto Rischio che l'elezioni vengano annullate. Siamo nelle mani di Dio .o dei Giudici ?

Ieri la decisione sui ricorsi al Tar Basilicata sulle liste escluse quelle di Pittella per
Consiglio di stato V sezione
centrosinistra MIR per cd , la destra di Tauro e Di Bello con Sel , saranno decisi solo oggi verso le 12.  Ancora una volta sono i giudici a decidere la sorte di questa Regione. Con rimborsopoli la magistratura ha svelato le schifezze consumate dalla classe dirigente  di maggioranza che di opposizione che nel magna magna e nel gratta e gratta avevano siglata le larghe intese del ladrocinio , quella inchiesta ha contribuito ad azzopare la già agonizzante esperienza del De Filippo bis , otto anni inconcludenti i cui segni sono visibile nella crisi in cui è entrata una regione sempre più povera e depredata delle sue ricchezze dalle multinazionali del petrolio.
Come ancora un’altra volta i giudici possono essere decisivi sul futuro di questa tornata elettorale  e vi spieghiamo perché: queste elezioni potrebbero seriamente essere annullate , c’è una probabilità diciamo del 50% che un qualsiasi ricorso di un qualsiasi cittadino elettore faccia  annullare l’esito di questa  tornata elettorale.
Questa affermazione la facciamo in punta di diritto , come sapete la totalità delle firme sono state autenticate dai consiglieri comunali in alcuni casi e dai consigliere provinciali in altri casi.  Ebbene proprio queste autentiche potrebbero essere la causa dell’annullamento dell’elezioni. Se è vero che nelle circolari emanate dal ministero degli interni tale procedura di autentificazione è consentita , forti anche di un parere (n°3457/2013) della prima sezione del consiglio di stato che dice testualmenteTuttavia, recenti pronunce del Consiglio di Stato (31 marzo 2012 n. 1889, 16 aprile 2012 n. 2180, 8 maggio 2013 n. 2501), in relazione a ricorsi avverso l’ammissione o l’esclusione di liste di candidati ad elezioni comunali, hanno circoscritto il campo d’applicazione dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990, subordinandola al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e provinciali è efficace se effettuata esclusivamente nel territorio nel quale esercitano il proprio mandato (requisito della territorialità); b) l’ente territoriale di cui i consiglieri fanno parte dev’essere interessato alla consultazione per la quale si raccolgono le firme (requisito della pertinenza). Quindi tutto apposto si potrebbe dire , basta che il consigliere certificante o quello provinciale autentichi le firme dei residenti dove egli svolge la funzione , peccato che invece che la quinta sezione del consiglio di stato , sezione che a differenza della prima ( la prima esprime pareri ) ha funzioni giuridica  dica :Il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera avvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art.14 l.21 marzo 1990 n°53 glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali l’ente sia interessato; di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni di altra provincia  per il consigliere provinciale , tanto che  con sentenza depositata il 26 settembre 2013 il Tar della Toscana ha annullato la proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano (provincia di Grosseto), eletti nella «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco» nella consultazione elettorale che si è svolta domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 , (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2013/201300889/Provvedimenti/201301312_01.XML ) per il Tar della Toscana tale lettura della norma trovava conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2501/2013) che afferma come «il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera» ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in precedenza sostenuto dal Supremo consesso amministrativo (Consiglio di Stato 1889 e 2180 del 2012);  Quindi in sintesi il consiglieri comunali è provinciali per la 5 sezione del consiglio di stato possono autenticare le firme solo per l’ente in cui sono competenti (comune e provincia del proprio territorio) tanto è vera tale nostra preoccupazione che il deputato Sani Luca il 9 ottobre ha presentato una interrogazione alla camera (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=7647&stile=8 ) alla quale chiede una legge che dia un’interpretazione autentica della norma.
Come si dice siamo nelle mani di Dio…….. anzi dei Giudici