Ieri la decisione sui ricorsi
al Tar Basilicata sulle liste escluse quelle di Pittella per
centrosinistra MIR
per cd , la destra di Tauro e Di Bello con Sel , saranno decisi solo oggi verso
le 12. Ancora una volta sono i giudici a
decidere la sorte di questa Regione. Con rimborsopoli la magistratura ha
svelato le schifezze consumate dalla classe dirigente di maggioranza che di opposizione che nel
magna magna e nel gratta e gratta avevano siglata le larghe intese del
ladrocinio , quella inchiesta ha contribuito ad azzopare la già agonizzante
esperienza del De Filippo bis , otto anni inconcludenti i cui segni sono
visibile nella crisi in cui è entrata una regione sempre più povera e depredata
delle sue ricchezze dalle multinazionali del petrolio.
Consiglio di stato V sezione |
Come ancora un’altra volta i
giudici possono essere decisivi sul futuro di questa tornata elettorale e vi spieghiamo perché: queste elezioni
potrebbero seriamente essere annullate , c’è una probabilità diciamo del 50%
che un qualsiasi ricorso di un qualsiasi cittadino elettore faccia annullare l’esito di questa tornata elettorale.
Questa
affermazione la facciamo in punta di diritto , come sapete la totalità delle
firme sono state autenticate dai consiglieri comunali in alcuni casi e dai
consigliere provinciali in altri casi. Ebbene proprio queste autentiche potrebbero
essere la causa dell’annullamento dell’elezioni. Se è vero che nelle circolari
emanate dal ministero degli interni tale procedura di autentificazione è
consentita , forti anche di un parere (n°3457/2013) della prima sezione del
consiglio di stato che dice testualmente “Tuttavia, recenti pronunce del Consiglio di Stato (31 marzo 2012
n. 1889, 16 aprile 2012 n. 2180, 8 maggio 2013 n. 2501), in relazione a ricorsi
avverso l’ammissione o l’esclusione di liste di candidati ad elezioni comunali,
hanno circoscritto il campo d’applicazione dell’art. 14 della legge n. 53 del
1990, subordinandola al ricorrere delle seguenti due condizioni: a)
l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri comunali e
provinciali è efficace se effettuata esclusivamente nel territorio nel quale
esercitano il proprio mandato (requisito della territorialità); b) l’ente
territoriale di cui i consiglieri fanno parte dev’essere interessato alla
consultazione per la quale si raccolgono le firme (requisito della pertinenza).
Quindi tutto
apposto si potrebbe dire , basta che il consigliere certificante o quello
provinciale autentichi le firme dei residenti dove egli svolge la funzione ,
peccato che invece che la quinta sezione del consiglio di stato , sezione che a
differenza della prima ( la prima esprime pareri ) ha funzioni giuridica dica :Il consigliere comunale esercita il potere di autentica delle
sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente
nel quale opera avvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art.14
l.21 marzo 1990 n°53 glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria
circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali l’ente sia
interessato; di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato
ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione
elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni di altra
provincia per il consigliere provinciale
, tanto che con
sentenza depositata il 26 settembre 2013 il Tar della Toscana ha annullato la
proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano (provincia di
Grosseto), eletti nella «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta
Iacomelli Sindaco» nella consultazione elettorale che si è svolta domenica 26 e
lunedì 27 maggio 2013 , (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2013/201300889/Provvedimenti/201301312_01.XML
) per
il Tar della Toscana tale lettura della norma trovava conferma in una recente
pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2501/2013) che afferma come «il
consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle
sottoscrizioni ex articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria
circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente
nel quale opera» ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in
precedenza sostenuto dal Supremo consesso amministrativo (Consiglio di Stato
1889 e 2180 del 2012); Quindi in
sintesi il consiglieri comunali è provinciali per la 5 sezione del consiglio di
stato possono autenticare le firme solo
per l’ente in cui sono competenti (comune e provincia del proprio territorio)
tanto è vera tale nostra preoccupazione che il deputato Sani Luca il 9 ottobre
ha presentato una interrogazione alla camera (http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=7647&stile=8
) alla quale chiede una legge
che dia un’interpretazione autentica della norma.
Come si dice siamo nelle
mani di Dio…….. anzi dei Giudici