venerdì 1 ottobre 2010

Motivazione contro assoluzione Marinagri 1°Parte : il Pm "dal primo all'ultimo atto è illegittimo"

LUNEDI 2° Parte , le indagine dei carabinieri di Policoro e la proprietà dei terreni dove sorge il complesso turistico.

Il giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro nel motivare dette assoluzioni ha violato la legge Penale, incorrendo in ipotesi scolastica di:
1)vizio di mancanza di motivazione, e cioè non motivando quello che si è deciso e motivando meno di quello che si è deciso (in processo complesso come definito in sentenza il giudice tace su capi decisivi); le argomentazioni addotte dal giudice a domostrazione della fondatezza del suo convincimento sono prive di completezza in relazione a specifiche questioni costituenti il compedio probatorio.

2) Vizio di motivazioni contraddittoria, cioè palesando contraddittorietà tra le premesse e la conclusione.

3)Vizio di travisamento della prova,decisiva e specifica

4)vizio di illogicità manifesta, avendo scelto ipotesi ricostruttiva del fatta intrinsicamente incoerente.

CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA CHE SI IMPUGNA:

Relativamente al reato di abuso edilizio, il GUP di CZ dopo aver effettuato una parziale e incompleta esposizione degli atti e delle questioni giuridiche sottoposte alla sua valutazione riproducendo gli accadimenti endo procedimentali ( 1° decreto di sequestro preventivo urgente emeso dal PM, mancata convalida del GIP, 2 decreto di sequestro preventivo eseguita dal PG per i fatti imputazione, convalida GIP di CZ, conferma tribunale del riesame CZ, conferma corte di Cassazione)impiega ben 6 pagine sul potere del giudice penale di valutare l'atto amministrativo anche quando incida su interessi legittimi e l'insindacabilità da parte del giudice ordinario nel contenuto dell'atto amministrativo rientrante nella sfera di discrezionalità della PA quando alle modalità di raggiungimento delle finalità di pubblico interesse cui l'atto stesso è preposto,con divieto di ogni forma di ingerenza e di sostituzione nell'attività della PA. (pag21 della sentenza)Su tale premesse il giudice ritiene che la variante delPAI del 28.05.2002 presenti una procedura di approvazione completa, ma nell'affermare ciò non tiene conto degli elementi di fatto e di diritto che inficiano la vicenda sin dalle sue origini, in modo insuperabile, limitandosi ad affermare, invero al quando apoditticamente che le delibere del 20,07.2007 e del 26.01.2009 con le quali nell'ambito degli aggiornamenti del Piano di Bacino venivano recepite le variazioni relative alle “aree di versante” ed alle “fasce di pertinenza fluviali” (tra cui quella di interesse della Marinagri)e la riperimetrazione delle suddette aree, non rappresentano un necessario completamento della procedura di adozione della variante del 2002, ma come detto, il finale passaggio esecutivo di una modifica gia intervenuta con atto approvato il 2002.
Ancora, sperimentando una sorta di non consentita interpretazione «autentica» della volonta della PA il tribunale ritiene che è stata approvata la variante richiesta da Marinagri SPA che elimina il vincolo di inedificabilità nell'area interessata agli insediamenti della
predetta società ed è stata imposta a quest'ultima l'innalzamento delle arginature esistenti e la redazione di una relazione con cadenza biennale sullo stato delle medesime (realizzate e da realizzare), “pena la revoca delle autorizzazioni” in tal senso il giudice si limita a “motivare” con il fatto che restano oscuri i passaggi inferenziali che hanno portato a ritenere che il termine biennale si estendesse, in modo improrogabile, alla previsione dell'esecuzione dell'innalzamento degli argini da parte del privato che al suo spirare fosse correlata l'automatica decadenza della variante, poiché ciò è in contrasto con il tenore letterale dell'atto che impone la cadenza biennale solo alla presentazione delle relazioni sullo stato degli argini e parla espressamente di una eventuale revoca delle autorizzazioni concesse .Il tribunale conclude pertanto con l'affermazione della corrispondenza alla normativa di riferimento alla variante PAI n9/02e dei successivi atti esecutivi presuposto necessario alla legittimità dei titoli abilitativi alla costruzione del complesso Marinagri atteso che l'atto risultava ammesso dall'autorità competente, nell'esercizio di un potere consentito dalla legge (Variante al piano su richiesta del privato) nel rispetto delle procedure prevista, ed altresi in ossequio alle finalità pubbliche cui lo stesso è preposto (contemperamento dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio ed alla sua tutela dal rischio inondazione. Differenti prospettazioni... comporterebbe una sostanziale sostituzione da parte del giudice in valutazioni che sono proprie della PA... in conclusioni deve escludersi la sussistenza del reato di abuso edilizio.

1)come pure ammesso dal GUP di Catanzaro le vicende amministrative sottese alla realizzazione delle strutture edilizie del complesso Marinagri si presentano complesse e dai percorsi tuttaltro che lineari.

Orbene elementi di fatto acquisiti nella fase delle indagini preliminare e posti a sostegno della contestazione di violazione edilizia in concorso, ed oggetto, tutti, almeno sul piano teorico di compiuta valutazione ed utilizzazione del giudice stante la scelta del rito abbreviato da parte degli imputati, sono tali da ritenere sussistente la condotta delittuosa essendo peraltro agevolmente rilevabile dagli atti del procedimento penale Elementi fattuali che, sempre in assoluta aderenza al compedio investigativo utilizzabile, risultano integrare la fattispecie dellittuosa contestata sia sotto l'aspetto dell'elemento oggettivo che sotto quello soggettivo.
Si evidenzierà , invero, l'errore di valutazione commesso dal primo giudice nel ritenere di pura valenza congetturale gli elementi di fatto e quindi l'insostenibilità dell'assoluzione per insusistenza del fatto-reato.

Il giudice dovendo valutare i fatti rientranti nell'ipotesi di accusa di delitto di violazione edilizia in concorso, omette di decidere e comunque di motivare in relazione a detta ipotesi, liquidandola con valutazione di legittimità della variante PAI richiesta dalla Marinagri e rilasciata dalla autorità competente, effettuando una non condivisibile disamina tecnica giuridica e comunque del tutto svincolata dagli elementi costitutivi di reato in contestazione, e cioè a dire.
Si ritiene invero che, proprio valutando gli elementi investigativi rectius probatori , che assumono rilievo in punto di sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, il giudice avrebbe dovuto giungere a ben diversa conclusione atteso che, invero, tutto l'iter procedimentale de quo agitur è intriso dal primo all'ultimo atto di illegittimità per asservimento a fini di interesse privato

4 commenti:

  1. opy di fronte a queste tue magagne non pensi che dovresti andare a casa... perchè se tutto questo e vero,sarà solo una questione di tempo ma a casa ti mandera la magistratura...VERGOGNATEVI!!!! spero che la prefettura legga attentamente quello che a scritto CZ...e provvedesse subito a tutelare gli abitanti di torremozza perchè in caso di piena sara meglio pregare.... E tu sen.BUBBICO Acontribbuito pienamente a questo scempio senza fine...perchè Marinagri si poteva anche costruire...bastava costruirlo in .......e le carte parlano....ma ripeto ancora ai cittadini la rovina di tutto questo e ed e stata l'mministrazione in primis lopy.. cmq e solo una questione di tempo ma finirà...

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  2. se la causa non la vogliono fare a pisticci che hanno paura falla fare a catanzaro che li, li conoscono molto bene, secondo te quande volte andrai ancora a pisticci a fare il viaggio a vuoto?,mal'avvocato chi lo paga il comune? ce se lo paga il comune piu' rinviano e piu' paghiamo!!!

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  3. buongiorno,
    vorrei informazioni circa la situazione reale di MARINAGRI... ho visto il sito mi sembra un posto da sogno e mi sa che vendono anche delle case?? vale la pena acquistare da quando letto è rischiosissimo...prima o poi demoliranno tutto giusto o mi sbaglio....

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  4. qui non si puo stare!!!!!!!
    alla fine mi sa' che i facc vird non ci ponn chiu sta'.

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