martedì 6 maggio 2008

La super delibera " LA MADRE DI TUTTE LE DEROGHE"


Ieri durante il consiglio comunale una consigliera ci ha assicurato che gli atti prodotti dal comune sono tutti legittimi . Noi lo speriamo , ma dopo aver letto il post che pubblichiamo abbiamo qualche dubbio. Torneremo sull'argomento.
Scrive Altieri :alla stregua di tutto quanto precede il Comune di Scanzano Jonico, a mio mezzo, espressamente chiede che la proposta di contratto di programma non venga favorevolmente esaminata perché la stessa negativamente incide su quelli che sono le effettive scelte e i concreti interessi urbanistici ed economici Pertanto il comune di Scanzano Jonico di fatto comunicava al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - che stava istruendo la pratica relativa all'ammissione a finanziamento della MARlNAGRI S.p.a., la mancanza di un requisito fondamentale per permettere il positivo esito dell' istruttoria e quindi l'accesso ai fondi pubblici, ovvero che il progetto fosse immediatamente cantierabile. Pertanto, al fine di superare l'insormontabile ostacolo frapposto dal comune di Scanzano Jonico, sui cui territori ricadeva una delle opere candidate al finanziamento pubblico, in data 17.04.2001, ovvero doposolo 4 giorni dalla ricezione della nota da parte del Ministero del Tesoro, avvenuta in data 13.04.2001,VITALE Vincenzo nella sua qualità di amministratore della MARINAGRI, con nota n.7/2001, chiede al comune di Policoro il cambio d'uso di ben sette sub comparti su nove totali, del Comarto "Aff ricettivo residenziale a ricettivo alberghiero. Tale richiesta viene inoltrata richiedendo l'applicazione di quanto previsto dal TITOLO VI del P.P.E., ovvero attraverso l'uso della "deroga", specificando che vi erano i presupposti per l'applicazione della stessa e che tale variazione era necessaria ai fini dell'approvazione da parte del C.I.P.E. del contratto di programma avanzata dal CONSORZIO COSTA D'ORO. A seguito della richiesta avanzata dal VITALE, in data 18.04.2001, (un giorno dopo la medesima) il Dirigente del 3° Settore del Servizio Urbanistica del Comune di Policoro, ing. Felice VICECONTE, certificava che a norma dell'articolo n. 4 del Titolo VI delle Norme Tecniche di Esecuzione del PPE "Foce AGRI', era possibile ricorrere alla deroga per modificare la destinazione d'uso da turistico - residenziale a ricettivo alberghiero e ricettivo residenziale o villaggi. In pari data, con Deliberazione il. 154 della Giunta Comunale di Policoro approvava il richiesto cambio di destinazione.d'uso, (cfr. all.to n.45) In merito si segnala che il cambio di destinazione d'uso in oggetto è illegittimo in quanto adottato in violazione di quanto prescritto dal P.P.E. Foce AGRI e dalle Norme di Esecuzione. In merito si segnala che già l'Ing. Farì, ausiliario di polizia giudiziaria nominato dai Carabinieri di Policoro nell'ambito del P.P.121/03, 21 della Procura di Matera, nella sua relazione peritale aveva segnalato che: "Le osservazioni sopra esposte inducono lo scrivente a ritenere che il cambio di destinazione d'uso dei sub-comparti... omissis... da residenziale turistica a ricettivo alberghiero e ricettivo residences o villaggi, non può essere soddisfatto con l'uso della deroga ma è configurabile come variante al Piano. Si ritiene inoltre opportuno precisare che la legislazione nazionale urbanistica concede
l'istituto della deroga agli strumenti urbanistici ai soli edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse (art. 14 del DPR n. 380 del 6.6.01) senza far cenno alcuno al cambio di destinazione d'uso di aree.
Tale tesi è sostenuta ed articolata successivamente anche dal perito del PM che dice:
al PPE "Foce AGRI", il sottoscritto CT l', può affermare che si può utilizzare lo strumento della deroga quando:
1) Le variazioni richieste non riguardano le direttive e le prescrizioni riportate sul Titolo II delle Norme Tecnichedi Esecuzione;
2) Le modifiche non riguardano le quantità complessive all'interno di ciascun comparto, così come non cambian osostanzialmente i contenuti.
La mancanza di detti requisiti, implica una variante e come tale s'impone di presentare gli elaborati progettuali previsti dallo stesso Piano. L'istituto della deroga può avvenire nei casi sopra esplicitati e deve essere accompagnato da una verifica di congruità generale dell'intervento. Per il cambio di destinazione d'uso che interessa dei singoli suo-comparti, nel caso in cui si ravvisa la necessità di altre destinazioni non puntualmente dichiarate
nella specifica scheda, esplicitando la proposta nel progetto d'insieme, debitamente motivata, si puòfare uso della deroga. In breve si ribadisce, che il Titolo Il delle Norme Tecniche di Esecuzione, indica per ciascuno Comparto tra l'altro la destinazione d'uso, e nella fattispecie, per il comparto A segnala la costruzione di quattro nuclei abitativi condominiali e lotti residenziali per ville nonché strutture per lo sport ed il commercio, non si prevede per il comparto in questione, l'edificazione di strutture ricettive. Studiando nel dettaglio il comparto A, si rileva che lo stesso è composto da n. 9 suo-comparti. di cui il primo e l'ultimo destinati rispettivamente all'ubicazione di campi sportivi e di una strada di piano, per il resto invece, si prevede la realizzazione di insediamenti destinati all'edilizia residenziale.Il cambio di destinazione d'uso autorizzato alla MARINAGRI S.p.A. con la succitata Deliberazione della Giunta Comunale di Policoro, riguarda tutti i sub-comparti destinati all' edilizia residenziale ricadenti nel Comparto A, per cui con la nuova destinazione d'uso, si delinea per il Comparto A una modifica nei contenuti riportati al Titolo Il delle N.T.E" per autorizzare le quali necessitava una variante e non una deroga a quanto approvato con il PPE "Foce AGRI".

Continua Venerdi

Nessun commento:

Posta un commento